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RSU

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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) A SCUOLA: CHI E’ E COSA FA?

Una figura di grande  importanza  prevista dal D.Lgs. 81/08 è quella del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) . In tutte le scuole i lavoratori possono eleggere almeno un RLS scelto, se disponibile, nell’ambito delle rappresentanze sindacali (RSU d’istituto). I lavoratori hanno il diritto di eleggere il proprio Rappresentante per la sicurezza, ma ciò non costituisce di per sé un dovere né per il dirigente scolastico né per gli stessi lavoratori. Il RLS viene solitamente individuato tra le RSU, abitualmente dalle stesse RSU; altrimenti dai lavoratori tra tutti i lavoratori. La scuola in cui nessun membro delle RSU d’istituto né, in subordine, altro lavoratore intendesse svolgere questo ruolo rimarrà senza un proprio rappresentante per la sicurezza interno. In tal caso, le funzioni del RLS formalmente diventano di competenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST. La designazione del RLS è quindi di esclusiva competenza dei lavoratori e non deve riguardare né il dirigente scolastico né il SPP. Appena individuato il loro rappresentante, i lavoratori (o le loro RSU) comunicano ufficialmente al dirigente scolastico l’avvenuta nomina e il dirigente comunica per via telematica alla sede provinciale dell’INAIL questo nominativo.

Il Rappresentante ha  diritto ad una formazione peculiare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera. Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del partecipante.

Per quanto riguarda le sue specifiche attribuzioni, il RLS:

ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola

viene preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato dal dirigente scolastico in ordine alla valutazione dei rischi e alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza e all’emergenza, nonché alla applicazione delle misure di prevenzione e protezione
ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica
si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito ai problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro
interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti competenti
partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08.

E’ auspicabile che il Rappresentante abbia anche funzione di impulso, supporto ed affiancamento nelle attività didattiche promosse dalla scuola o dal SPP a favore degli allievi, e partecipi attivamente ai momenti informativi e formativi previsti per gli allievi e per il personale scolastico all’interno del Piano di formazione.

COS’È LA RSU

E’ l’organismo di rappresentanza sindacale dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ideato da Cgil, Cisl e Uil con l’intesa-quadro del 1991 e istituito a seguito dell’accordo firmato tra le parti sociali e il governo il 23 luglio 1993 (Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo). La Rsu esercita tanto i poteri di contrattazione quanto i diritti di consultazione e di partecipazione. E’ espressa e legittimata dal voto diretto e immediato di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti ad associazioni sindacali, che votano su liste fra loro concorrenti.

COME È COMPOSTA

La RSU nella scuola è composta da rappresentanti che provengono indistintamente dai diversi profili operanti nel settore (docenti, personale a.t.a., personale educativo). E’ eletta una sola RSU per ciascuna istituzione scolastica autonoma; il numero dei componenti dipende da quello dei lavoratori in servizio nella scuola. Le scuole che occupano fino a 200 addetti eleggono 3 rappresentanti, oltre i 200 addetti il numero dei componenti della RSU sale a 6.

COME VIENE ELETTA

L’elezione della RSU avviene con voto espresso dai lavoratori su liste presentate dalle associazioni sindacali riconosciute come rappresentative. Il lavoratore esprime il suo voto per la lista prescelta; all’interno di essa può esprimere il voto di preferenza per uno dei candidati (o due nel caso in cui si elegga una RSU di 6 componenti). I seggi disponibili sono assegnati in proporzione ai voti ottenuti dalle singole liste.

CHI PUÒ VOTARE

Possono votare tutti i dipendenti in servizio presso l’istituzione scolastica, anche se non titolari. Il personale a tempo determinato deve essere in servizio con contratto di incarico o supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. Ha diritto di voto anche il personale che – avendo un rapporto a tempo indeterminato presso un’amministrazione di altro comparto – si trovi in servizio presso la scuola in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo.

Potrà esercitare il diritto di voto anche il personale in possesso dei requisiti predetti, assunto tra l’inizio delle procedure elettorali e la data di votazione.

CHI PUÒ CANDIDARSI

Può essere candidato chiunque sia in servizio nell’istituzione scolastica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Non possono essere candidati i presentatori di lista, i membri della commissione elettorale, gli scrutatori. Non sono eleggibili coloro che occupano cariche in organismi istituzionali (compresi i municipi e le circoscrizioni) o cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici: sono tuttavia candidabili, ma in caso di elezione dovranno optare per l’una o l’altra posizione. Il personale titolare nell’istituzione scolastica comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto mantiene l’elettorato passivo, a condizione che, una volta eletto, rientri in servizio nella scuola di titolarità.

LA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO: COSA C’E’ DA SAPERE 

Il vigente CCNL prevede quanto segue.

I SOGGETTI DELLA CONTRATTAZIONE 

I protagonisti della contrattazione sono (come si legge all’’art. 7 del CCNL) l’amministrazione da una parte e il personale docente, educativo e ATA dall’altra. In sede di contrattazione sono rappresentate, l’amministrazione, dal dirigente scolastico e, il personale docente, educativo e ATA, dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL comparto scuola (come detta l’Accordo quadro del 7 Agosto 1998). Oltre al dirigente, per l’amministrazione, possono essere presenti gli addetti degli uffici tecnico-finanziari (pensiamo al DSGA).

LE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE

L’art. 6 del contratto collettivo distingue e descrive le materie oggetto d’informazione preventiva e le materie oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto.

Sono materie d’informazione preventiva:

  • le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  • il piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
  • i criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
  • i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
  • l’utilizzazione dei servizi sociali;
  • i criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché̀ da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
  • tutte le materie oggetto di contrattazione;

Sono materie di contrattazione integrativa d’istituto:

  • le modalità̀ di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività̀ e modalità̀ di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività̀ formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
  • i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
  • i criteri e modalità̀ di applicazione dei diritti sindacali, nonché́ determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
  • l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed A TA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
  • i criteri e modalità̀ relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché́ i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività̀ retribuite con il fondo di istituto.

Dalle materie di contrattazione sopra elencate bisogna sicuramente sottrarre, alla luce di quanto citato in premessa, i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi

CONOSCIAMO LA PROCEDURA CHE PORTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

Come viene sottoscritto il Contratto Integrativo d’Istituto? 

La sessione negoziale si apre con la proposta di contratto, relativa alle suddette materie, da parte del dirigente scolastico. I limiti temporali entro cui il D.S. deve avanzare la proposta contrattuale sono stabiliti dal comma 2 dell’articolo 6 del CCNL, secondo cui la proposta del dirigente deve essere effettuata entro i dieci giorni seguenti l’apertura delle trattative, che a loro volta devono iniziare non oltre il 15 Settembre.

Per le materie attinenti all’avvio dell’anno scolastico, le procedure previste per la stipula del contratto integrativo d’Istituto devono concludersi entro il termine fissato annualmente dal Direttore generale regionale. Per le restanti materie, le procedure devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni, al fine di assicurarne un regolare avvio.

Il contratto deve essere  sottoscritto entro il 30 Novembre.

È possibile, inoltre, che le parti proroghino tacitamente l’accordo già sottoscritto nel precedente anno scolastico.

Le riunioni, generalmente, si svolgono al di fuori dell’orario di servizio o facendo ricorso alle ore di permesso per le R.S.U. e sono valide soltanto se sono stati convocati tutti gli aventi titolo (R.S.U. e rappresentanti dei sindacati scuola firmatari del CCNL).

Il contratto integrativo d’Istituto, una volta concordato, viene sottoposto al vaglio del Collegio dei revisori, a cui il D.S. invia la proposta di contratto insieme alla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, entro 5 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
Il Collegio dei revisori svolge un’attività di controllo sulla compatibilità dei costi e sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti, Dopo 30 giorni, se i revisori non sollevano alcun rilievo, il contratto viene definitivamente stipulato, entrando in vigore, in sostituzione del precedente. Qualora vi siano rilievi sollevati da parte dei revisori, saranno immediatamente notificati alle organizzazioni sindacali al fine di riaprire la contrattazione.

Successivamente alla sottoscrizione e all’entrata in vigore del contratto, le parti si incontrano affinché il D.S. comunichi, portando la relativa documentazione:

i nominativi del personale impegnato in attività e progetti retribuiti con il fondo d’Istituto;

la verifica dell’esecuzione di quanto stabilito nella contrattazione sull’utilizzo delle risorse.

Il contratto ha validità di un anno e può anche essere prorogato dalle parti.

Qualora le parti non giungano ad un accordo entro il 30 Novembre, le questioni oggetto del contendere possono essere sottoposte al vaglio della commissione, istituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale in sede di contrattazione integrativa a livello regionale (che ha cadenze temporali diverse a seconda delle materie oggetto di contrattazione: nel caso della commissione la cadenza è quadriennale). Tale commissione, come si legge all’art. 4 comma 4, lettera d) del CCNL, svolge compiti di assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

Fatto salvo quanto appena detto, se entro venti giorni dall’inizio delle trattative non si è trovato un accordo sulla proposta contrattuale, le parti ritornano operare ciascuna secondo le proprie prerogative e libertà di iniziativa. Pertanto, alle materie oggetto di contrattazione provvederà (come si legge anche nel D.lg. 150/09 all’art. 54 come 3 ter), in attesa della successiva sottoscrizione, l’amministrazione, ovvero il Dirigente scolastico, nel rispetto delle prerogative e delle competenze degli organi collegiali e amministrativi dell’Istituto.

LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE

Le attività e gli incarichi da retribuire sulla base dei criteri stabiliti nel contratto integrativo e quindi a carico del fondo d’Istituto, sono indicati nell’art. 88 del CCNL.

I compensi derivanti da tali attività non sono più liquidati direttamente dalle Istituzione scolastiche ma dalla Ragioneria territoriale dello Stato provinciale competente, secondo quanto dettato dalle norme sul cedolino unico, norme richiamate dalla nota del MIUR n. 3980 del 16/05/2011.

Il compenso, quindi, lo ritroveremo in busta paga, generalmente il mese successivo a quello in cui la scuola comunica alla Ragioneria competente i nominativi del personale in questione, naturalmente al termine delle attività e degli incarichi aggiuntivi

I compensi vanno  liquidati entro il 31 agosto di ogni anno scolastico.

Le summenzionate controversie, sorte in merito alle materie di contrattazione, conseguenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 150/09, rendono sempre più urgente un rinnovo della disciplina contrattuale in materia.